
1. Premessa
Con la sentenza n. 6629/2025, il Tribunale di Napoli affronta in modo netto e sistematico il tema della responsabilità datoriale per eccessivo ricorso al lavoro straordinario, riconducendo tale condotta non a una mera disfunzione organizzativa, bensì a una vera e propria forma di “usura psicofisica” del lavoratore, giuridicamente rilevante e autonomamente risarcibile.
La pronuncia si colloca in un filone giurisprudenziale sempre più sensibile alla tutela effettiva della persona del lavoratore, superando letture riduttive che confinavano lo stress lavorativo a un disagio soggettivo privo di rilevanza giuridica.
2. Il quadro normativo di riferimento
Il Tribunale fonda il proprio ragionamento su un solido impianto costituzionale e civilistico:
• Art. 36 Cost.: diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente, nonché al riposo settimanale e alle ferie, quali presidi inderogabili della dignità umana;
• Art. 2087 c.c.: obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro;
• disciplina collettiva (CCNL), quale parametro oggettivo per individuare i limiti fisiologici dello straordinario.
Il superamento sistematico e prolungato di tali limiti integra, secondo il giudice partenopeo, una condotta illecita permanente, non neutralizzabile dal consenso del lavoratore.
3. Straordinario eccessivo e presunzione del danno
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza concerne il regime probatorio.
Il Tribunale afferma che:
qualora il ricorso allo straordinario risulti eccessivo, continuativo e strutturale, il danno alla salute e alla sfera psico-fisica del lavoratore può ritenersi presunto.
Non è dunque richiesto al lavoratore di dimostrare analiticamente ogni singola conseguenza lesiva, essendo sufficiente provare:
• la durata dell’abuso;
• la sistematicità delle prestazioni eccedenti;
• il superamento dei limiti legali o contrattuali.
Tale impostazione rafforza sensibilmente la tutela sostanziale del prestatore, riequilibrando un rapporto strutturalmente asimmetrico.
4. Irrilevanza del consenso del lavoratore
Particolarmente significativa è l’esclusione di qualsiasi efficacia scriminante del consenso del dipendente.
Il Tribunale chiarisce che:
• l’accettazione degli straordinari;
• la giovane età;
• la necessità di “farsi le ossa”;
• prassi aziendali consolidate,
non valgono a esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità.
Il diritto alla salute e al riposo è qualificato come indisponibile, sicché il consenso del lavoratore non può mai legittimare una compressione strutturale di tali beni.
5. Decorrenza della prescrizione
Altro profilo di rilievo è l’individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento.
Secondo il Tribunale, la prescrizione:
• non decorre durante l’abuso,
• bensì dal momento in cui la condotta illecita cessa.
La lesione viene qualificata come illecito permanente, con effetti rilevanti sul piano processuale e strategico per l’azione risarcitoria.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 6629/2025 segna un ulteriore passo avanti verso una concezione personalistica e costituzionalmente orientata del rapporto di lavoro.
Il messaggio è chiaro:
• il lavoro non può consumare la salute;
• la produttività non può essere perseguita a scapito della dignità;
• lo stress lavoro-correlato non è una “debolezza”, ma una violazione giuridicamente sanzionabile.
La decisione del Tribunale di Napoli si candida, pertanto, a divenire un importante precedente applicativo in materia di tutela risarcitoria del lavoratore e di contrasto alle forme moderne di sfruttamento organizzativo.
Se vuoi, posso:
• adattare l’articolo a rivista scientifica o nota a sentenza;
• ridurlo per LinkedIn / comunicazione divulgativa;
• oppure rafforzare il profilo processuale e probatorio per uso difensivo.
Autore: Alessandro Larussa

