LA REITERAZIONE ABUSIVA DEI CONTRATTI A TERMINE NEL PUBBLICO IMPIEGO E L’APPLICABILITÀ DEL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 32 L. 183/2010

1. Premessa – Il caso concreto
Il presente contributo analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione avente ad oggetto la controversa tematica dell’abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione e l’applicazione del termine di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria.
Il caso trae origine dalla vicenda del sig. Omissis, lavoratore impiegato alle dipendenze di diverse amministrazioni della Regione Siciliana dal 1989 al 2014 mediante plurimi contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti, sebbene formalmente distinti, hanno avuto carattere continuativo, protrattosi ben oltre il limite massimo di 36 mesi previsto dalla normativa vigente.
2. I fatti processuali
Il sig. Omissis conveniva in giudizio le amministrazioni datrici di lavoro dinanzi al Tribunale di Ragusa, chiedendo in via principale la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno da abuso contrattuale.
Con sentenza n. 1107/2019, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto al risarcimento. La decisione veniva impugnata dalle amministrazioni soccombenti, e la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 97/2022, riformava integralmente la pronuncia di primo grado.
Il sig. Omissis ricorreva, quindi, per cassazione, articolando due motivi. Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
3. I motivi di ricorso e le statuizioni della Suprema Corte
3.1. Violazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 – Infondatezza
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, L. n. 183/2010, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel., lamentando l’erroneo accoglimento dell’eccezione di decadenza da parte della Corte territoriale.
Il motivo, sebbene ritenuto ammissibile, è stato rigettato dalla Corte per infondatezza: secondo la Cassazione, il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall’art. 32 cit. trova applicazione anche all’azione volta ad accertare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di 36 mesi. La decorrenza del termine va individuata nell’ultimo contratto intercorso tra le parti, e nel caso di specie, tale termine risultava decorso al momento della proposizione della domanda.
3.2. Contestazione della condanna alle spese – Inammissibilità
Il secondo motivo, con cui la parte ricorrente censurava l’eccessività della condanna al pagamento delle spese processuali, è stato dichiarato inammissibile per genericità. La censura, infatti, non indicava specificamente il mancato rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni in tema di liquidazione dei compensi professionali.
4. Decisione finale e conseguenze processuali
La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso in toto, rilevando altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo le amministrazioni intimate rimaste contumaci.
5. Osservazioni conclusive
La sentenza in commento conferma un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la reiterazione abusiva dei contratti a termine nella pubblica amministrazione, pur integrando una violazione di norme imperative, è assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 32, L. n. 183/2010. L’interpretazione della Suprema Corte riafferma il principio della certezza dei rapporti giuridici e della parità di trattamento tra settore pubblico e privato, pur nella consapevolezza delle peculiarità proprie del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Autore Articolo: Alessandro Larussa

