0961-720065 | 02-67070287
·
info@studiolarussa.com
·
Lun - Ven 09:00-13:00 / 16:00 - 19:00
Chiedi un Pre-Parere

Mediazione obbligatoria e sanzioni ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010: la mera comunicazione di dissenso non basta

(Nota a Tribunale di Milano, Sez. VI Civ., 22 dicembre 2025, n. 3474/2024)

La sentenza del Tribunale di Milano del 22 dicembre 2025 offre un’interessante applicazione del nuovo assetto sanzionatorio della mediazione obbligatoria, come rimodellato dalla riforma Cartabia.

Nel caso di specie, la compagnia assicurativa convenuta non aveva partecipato al primo incontro di mediazione, limitandosi a comunicare per iscritto le ragioni del proprio diniego, ritenendo infondata la pretesa attorea. Il Tribunale ha ritenuto tale condotta insufficiente a integrare una valida partecipazione, applicando entrambe le sanzioni previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010: la condanna al versamento in favore dell’Erario del doppio del contributo unificato (€ 1.036,00) e la condanna al pagamento di € 200,00 in favore della controparte.

Il passaggio motivazionale di maggiore rilievo riguarda la qualificazione dell’obbligo partecipativo. Il giudice chiarisce che la semplice comunicazione scritta di non voler aderire non equivale a partecipazione effettiva e consapevole. La parte invitata deve presentarsi al primo incontro e porsi nelle condizioni di valutare, dopo l’illustrazione del mediatore, l’eventuale prosecuzione del procedimento. Il dissenso espresso “a distanza” è ritenuto, anche a prescindere dalla fondatezza delle ragioni addotte, giuridicamente inidoneo.

La decisione valorizza così la funzione sostanziale del primo incontro di mediazione. Non si tratta di un mero adempimento formale, ma di un momento informativo e valutativo che impone una presenza attiva, salvo sussistenza di un impedimento assoluto e non temporaneo. Nel caso concreto, la compagnia aveva operato una valutazione anticipata di merito, ritenendo non dimostrata la dinamica del furto; ma tale giudizio prognostico non è stato ritenuto un “giustificato motivo” idoneo a esonerare dalla partecipazione.

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato che mira a rafforzare l’effettività della mediazione obbligatoria. La riforma Cartabia ha trasformato la mancata partecipazione da comportamento neutro a condotta processualmente rilevante e sanzionabile. L’obbligo non è quello di conciliare, bensì di comparire e confrontarsi. La libertà negoziale resta intatta; ciò che viene censurato è la sottrazione preventiva al dialogo.

Interessante è anche la netta distinzione operata dal Tribunale tra le sanzioni ex art. 12-bis e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La mancata partecipazione, pur censurabile, non integra automaticamente abuso del processo né comporta di per sé mala fede o colpa grave 

Si tratta di un autonomo meccanismo sanzionatorio, con funzione essenzialmente deterrente e sistemica.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia assume particolare rilievo nel contenzioso assicurativo, ove è frequente la prassi di formalizzare un diniego scritto senza presenziare al primo incontro. Alla luce di questo arresto, tale strategia espone a un concreto rischio sanzionatorio. La partecipazione, anche laddove si ritenga la pretesa infondata, diventa scelta prudenziale e conforme al nuovo paradigma collaborativo del processo civile.

La decisione del Tribunale di Milano conferma dunque un dato ormai chiaro: la mediazione obbligatoria non è più una condizione di procedibilità meramente cartolare, ma un segmento procedimentale che richiede un comportamento leale e attivo delle parti. La mancata comparizione, se non adeguatamente giustificata, comporta conseguenze economiche concrete e non trascurabili.

Autore: Alessandro Larussa

Related Posts

Leave a Reply