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La diffusione online di immagini manipolate tramite intelligenza artificiale

La diffusione online di immagini manipolate tramite intelligenza artificiale raffiguranti la

Premier, Giorgia Meloni, ha riacceso un dibattito che, al di là dell’impatto mediatico, impone

una lettura più rigorosa dal punto di vista giuridico.

Si rischia altrimenti, in questi casi, di sovrapporre il piano dell’indignazione pubblica a quello

dell’analisi normativa.

Una struttura normativa, seppur ancora lacunosa (almeno per ciò che riguarda l’effettività

della tutela), in grado di regolamentare il fenomeno dei deepfake esiste già.

Si tratta di un sistema articolato in disposizioni legislative di rango comunitario nazionale

che, proprio per questo, richiede di essere compreso nella sua interezza e perché no, anche

implementato.

Il quadro penale italiano: una fattispecie già tipizzata

Con l’introduzione dell’art. 612-quater c.p., il legislatore italiano ha gia riconosciuto

espressamente la rilevanza penale della diffusione di contenuti generati o manipolati tramite

intelligenza artificiale senza il consenso della persona ritratta.

La norma, entrata in vigore nell’ottobre 2025, sembra rappresentare un punto di equilibrio tra

innovazione tecnologica e tutela della persona, colpendo quelle condotte che incidono sulla

dignità, sull’identità e sulla reputazione individuale.

Sotto questo profilo, la vicenda che ha coinvolto la Presidente del Consiglio si colloca in un

perimetro già presidiato dal diritto penale (e non solo). Il tema, quindi, non è tanto l’assenza

di strumenti, quanto la loro concreta applicazione in contesti caratterizzati da rapidità di

diffusione e difficoltà di tracciamento delle responsabilità.

Tra dati personali e dati biometrici

Se il diritto penale interviene a valle, il nodo più delicato si colloca a monte, nel trattamento

dei dati.

I deepfake, per loro natura, presuppongono l’utilizzo di informazioni riconducibili a una

persona fisica: immagini, tratti somatici, voce. Elementi che, nel quadro normativo europeo,

rientrano nella nozione di dato personale e, nei casi più avanzati, di dato biometrico.

Il dato biometrico, in particolare, è soggetto a un regime di tutela rafforzato, proprio perché

consente l’identificazione univoca dell’individuo.

L’impiego di tali dati per addestrare modelli di intelligenza artificiale o per generare contenuti

sintetici, senza una base giuridica adeguata, pone un problema immediato di liceità del

trattamento, indipendentemente dalla successiva diffusione del contenuto.Questo passaggio è centrale: il deepfake non è soltanto un prodotto finale potenzialmente

lesivo, ma l’esito di un processo che può risultare illecito già nella fase di acquisizione e

utilizzo dei dati.

Ne deriva che la tutela non può limitarsi alla rimozione o alla sanzione del contenuto, ma deve

investire l’intera filiera tecnologica.

L’AI Act: trasparenza come obbligo strutturale

In questa direzione si muove il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), che

introduce obblighi specifici per i sistemi capaci di generare o manipolare contenuti

audiovisivi. Il principio cardine è quello della trasparenza: i contenuti sintetici devono essere

riconoscibili come tali.

L’obbligo di etichettatura o di marcatura tecnica (ad esempio tramite watermark) incide

direttamente sul modo in cui questi contenuti vengono progettati e diffusi, imponendo agli

operatori una responsabilità che precede la fase patologica dell’illecito.

L’AI Act, quindi, non si sovrappone alle norme penali o privacy, ma ne rappresenta un

completamento funzionale: mentre queste intervengono quando il danno si è già prodotto, il

regolamento europeo mira a ridurre il rischio che tale danno si verifichi, agendo sul piano

della prevenzione.

Le iniziative legislative in corso: tra continuità e confronto politico

Ciò che oggi emerge con maggiore evidenza non è tanto la novità del tema, quanto il suo

ritorno ciclico al centro dell’agenda politica. Il fenomeno dei deepfake riacquista visibilità in

occasione di vicende mediatiche rilevanti e, con esso, riemerge un confronto normativo che

in realtà non si è mai interrotto.

In questa fase, l’attenzione si concentra su un disegno di legge promosso da esponenti di

Fratelli d’Italia, attualmente in discussione parlamentare, che mira a intervenire in modo più

mirato sulla diffusione di contenuti manipolati mediante intelligenza artificiale.

Parallelamente, il Partito Democratico ha rivendicato la continuità del proprio lavoro sul tema,

evidenziando come alcune delle soluzioni oggi prospettate fossero già state oggetto di

precedenti iniziative legislative. Al di là della dialettica politica, il dato rilevante sembra

essere proprio questo: il legislatore italiano è progressivamente chiamato a costruire una

disciplina efficace contro i deepfake per stratificazione, attraverso interventi che tendono a

convergere su alcuni assi comuni.La proposte attualmente in esame si muove, in particolare, lungo tre direttrici principali. 1) La

prima riguarda il rafforzamento degli obblighi di riconoscibilità dei contenuti artificiali, con

l’introduzione di meccanismi che impongano di segnalare in modo chiaro quando

un’immagine, un video o un audio siano stati generati o alterati tramite intelligenza artificiale.

2) La seconda attiene al ruolo delle piattaforme digitali, alle quali verrebbero attribuiti

obblighi più stringenti in termini di rimozione tempestiva dei contenuti illeciti e di

cooperazione con le autorità. 3) La terza concerne il potenziamento dei poteri di vigilanza, in

particolare in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di

sanzioni nei confronti degli operatori che non rispettino le prescrizioni.

Se si osservano queste linee di intervento in chiave sistematica, emerge come esse si

innestino su un impianto già delineato a livello europeo.

Il riferimento è, in primo luogo, al Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act), che

introduce obblighi di trasparenza per i sistemi in grado di generare contenuti sintetici,

imponendo che tali contenuti siano riconoscibili come artificiali. Sotto questo profilo, le

proposte nazionali appaiono in larga parte coerenti con l’impostazione europea, muovendosi

nella stessa direzione ma con un livello di dettaglio e di operatività maggiore, soprattutto per

quanto riguarda i meccanismi di enforcement.

Allo stesso tempo, il rafforzamento delle responsabilità delle piattaforme richiama logiche

già presenti nel diritto europeo dei servizi digitali, dove la cooperazione degli intermediari e

la tempestività degli interventi di rimozione costituiscono elementi centrali. Le iniziative

italiane sembrano quindi orientate a rendere più incisiva, sul piano interno, una serie di

principi già affermati a livello sovranazionale, adattandoli alle specificità del fenomeno dei

deepfake.

Più che introdurre principi radicalmente nuovi, queste iniziative tendono quindi a

sistematizzare e rendere più incisivi strumenti già presenti nell’ordinamento, adattandoli alle

specificità tecnologiche e operative dei contenuti ge

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