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I lavoratori coinvolti in un trasferimento di ramo d’azienda hanno diritto ad opporsi al passaggio del loro rapporto di lavoro alla cessionaria

A cura dell’Avv. Giovanni Nicoletti

Il trasferimento di un ramo d’azienda “leggero” può essere ritenuto illegittimo se privo di una reale autonomia organizzativa e produttiva, specialmente se la maggioranza dei lavoratori si oppone al passaggio.

In una vicenda che ha interessato il trasferimento/cessione del ramo d’azienda, recentemente trattata dal Tribunale di Ravenna, la cessione in questione è stata dichiarata illegittima perché fondata quasi esclusivamente sulla gestione della manodopera, e per l’effetto il rifiuto del 90% dei dipendenti, che si è opposto alla logica della cessione de qua, è stato ritenuto ostativo al trasferimento.

La pronuncia del Tribunale di Ravenna segna un potenziale punto di svolta nel campo del trasferimento d’azienda e delle tutele dei lavoratori, introducendo la possibilità concreta — seppure in presenza di condizioni specifiche — che il lavoratore possa opporsi al passaggio del proprio rapporto alla cessionaria.

Nel caso concreto esaminato, i dipendenti interessati sono stati coinvolti in un trasferimento di due rami d’azienda. I lavoratori, in maggioranza, si sono opposti alla cessione, sostenendo che in realtà operasse una riduzione occupazionale travestita da trasferimento.

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che:

  • il dissenso manifestato dalla maggioranza dei lavoratori potesse impedire la configurazione di un vero e proprio trasferimento del ramo d’azienda;
  • i rami trasferiti fossero costituiti prevalentemente dai lavoratori, da mera strumentazione (mobili, computer) e mancassero dell’autonomia organizzativa e funzionale necessaria per qualificarsi come “ramo d’azienda” ai sensi dell’art. 2112 c.c. (cosiddetto “ramo leggero”).
  • in ragione dell’assenza dei requisiti, non potesse applicarsi l’art. 2112 c.c., bensì l’art. 1406 c.c. sul trasferimento dei contratti, che richiederebbe il consenso del lavoratore;

La disciplina italiana, seppur ancorata all’art. 2112 cod. civ., che prevede il trasferimento automatico del rapporto senza consenso individuale, ha inteso dunque recepire i dettami della Corte di Giustizia UE.

Autore: Giovanni Nicoletti

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