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I lavoratori coinvolti in un trasferimento di ramo d’azienda hanno diritto ad opporsi al passaggio del loro rapporto di lavoro alla cessionaria

Il trasferimento di un ramo d’azienda “leggero” può essere ritenuto illegittimo se privo di una reale autonomia organizzativa e produttiva, specialmente se la maggioranza dei lavoratori si oppone al passaggio.

In una vicenda che ha interessato il trasferimento/cessione del ramo d’azienda, recentemente trattata dal Tribunale di Ravenna, la cessione in questione è stata dichiarata illegittima perché fondata quasi esclusivamente sulla gestione della manodopera, e per l’effetto il rifiuto del 90% dei dipendenti, che si è opposto alla logica della cessione de qua, è stato ritenuto ostativo al trasferimento.

La pronuncia del Tribunale di Ravenna segna un potenziale punto di svolta nel campo del trasferimento d’azienda e delle tutele dei lavoratori, introducendo la possibilità concreta — seppure in presenza di condizioni specifiche — che il lavoratore possa opporsi al passaggio del proprio rapporto alla cessionaria.

Nel caso concreto esaminato, i dipendenti interessati sono stati coinvolti in un trasferimento di due rami d’azienda. I lavoratori, in maggioranza, si sono opposti alla cessione, sostenendo che in realtà operasse una riduzione occupazionale travestita da trasferimento.

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che:

• il dissenso manifestato dalla maggioranza dei lavoratori potesse impedire la configurazione di un vero e proprio trasferimento del ramo d’azienda; 

• i rami trasferiti fossero costituiti prevalentemente dai lavoratori, da mera strumentazione (mobili, computer) e mancassero dell’autonomia organizzativa e funzionale necessaria per qualificarsi come “ramo d’azienda” ai sensi dell’art. 2112 c.c. (cosiddetto “ramo leggero”). 

• in ragione dell’assenza dei requisiti, non potesse applicarsi l’art. 2112 c.c., bensì l’art. 1406 c.c. sul trasferimento dei contratti, che richiederebbe il consenso del lavoratore;

La disciplina italiana, seppur ancorata all’art. 2112 cod.civ., che prevede il trasferimento automatico del rapporto senza consenso individuale, ha inteso dunque recepire i dettami della Corte di Giustizia UE.

Autore Articolo: Giovanni Nicoletti

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