
Con la sentenza n. 239/2026, pubblicata il 24 febbraio 2026, il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro
interviene sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel pubblico impiego privatizzato,
confermando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il principio affermato
Il giudice richiama l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (ord. n. 13613/2020), secondo cui il
lavoratore pubblico – anche con qualifica dirigenziale – ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non fruite
alla cessazione del rapporto, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo:
1. messo concretamente nelle condizioni di godere delle ferie;
2. informato in modo chiaro, accurato e tempestivo che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso
sia il diritto alle ferie sia la relativa indennità.
Si tratta di un vero e proprio onere di diligenza qualificata in capo alla pubblica amministrazione, coerente
con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’art. 36 Cost., che tutela il diritto irrinunciabile alle ferie annuali
retribuite.
Il caso concreto
Nel caso esaminato, l’Azienda sanitaria resistente aveva formalmente invitato il lavoratore (operatore
tecnico disinfestatore) a fruire delle ferie residue, con nota sottoscritta per ricevuta.
Tuttavia, nella comunicazione mancava un elemento essenziale:
non veniva esplicitato che, in caso di mancata fruizione, il dipendente avrebbe perso anche la correlata
indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, nonostante il divieto generale di monetizzazione previsto
dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012.
Per il Tribunale, tale omissione rende l’invito inidoneo a determinare la perdita del diritto.
L’amministrazione non può limitarsi a un generico richiamo alla necessità di smaltire le ferie, ma deve fornire
un’informazione completa sulle conseguenze della mancata fruizione.
La portata della decisione
La sentenza conferma che:
1. la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità non è automatica;
2. il datore pubblico deve provare di aver adempiuto a un preciso obbligo informativo;
3. in difetto, il lavoratore conserva il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
L’obbligo di garantire l’effettiva fruizione delle ferie non è meramente formale ma sostanziale e informato.
In mancanza di un’informazione completa e tempestiva, la tutela economica del lavoratore prevale.
Autore:
Giovanni Nicoletti

