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DURC E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE

è intervenuta sulla disciplina prevista per l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tra le novità più rilevanti meritano di essere ricordate l’abolizione dell’obbligo della scheda di trasporto e l’introduzione di un regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni. La responsabilità solidale riguarda anche gli oneri fiscali e le sanzioni del Codice della strada se il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, e può essere superata chiedendo al vettore una copia del Durc di data non anteriore a tre mesi.

Per quanto riguarda il nuovo regime di responsabilità solidale, il committente è tenuto a verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, la regolarità del vettore con riferimento agli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.

A tal fine il vettore è tenuto a fornire al committente una copia del Durc, di data non anteriore a 3 mesi.

La norma prevede tuttavia che la richiesta di regolarità contributiva al vettore sia destinata presto a sparire: infatti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (01.01.2015), la verifica sulla regolarità del vettore potrà essere assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione di un portale internet dedicato.

In caso di mancato controllo sulla regolarità contributiva e previdenziale del vettore, le conseguenze possono essere diverse a seconda che il contratto sia stato redatto in forma scritta o meno.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in forma scritta, il committente è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti.

La norma prevede tuttavia specifiche limitazioni a tale regime di responsabilità solidale. In primo luogo, viene chiarito che può trovare applicazione solo con riferimento alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, e che dallo stesso è escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il regime di responsabilità solidale può inoltre essere fatto valere solo entro il termine di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

È infine da precisare che il committente che ha eseguito il pagamento può comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Qualora, invece, il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, il committente che non esegue la verifica sulla regolarità contributiva e previdenziale del vettore, oltre agli oneri prima richiamati (trattamenti retributivi dei dipendenti, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi) si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e le violazioni del Codice della strada, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

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