A cura dell’Avv. Gianluca Regolo
Ogni film nasce dall’incontro tra due mondi: quello della creatività degli autori e quello dell’organizzazione e degli investimenti del produttore. Comprendere come si bilanciano i rispettivi diritti è essenziale per garantire il successo e la corretta gestione dell’opera cinematografica.
📌 Il ruolo del produttore e i suoi diritti
Il produttore cinematografico è colui che promuove, organizza e finanzia la realizzazione di un film. Anche se non è l’autore in senso stretto, il produttore è considerato dalla legge come titolare di specifici diritti sull’opera audiovisiva.
In particolare, gli vengono riconosciuti:
- il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire il film,
- il diritto di noleggiarlo o comunicarlo al pubblico attraverso ogni tipo di canale (cinema, TV, streaming, piattaforme digitali).
Questi diritti, detti “diritti connessi”, sono previsti dagli articoli 45 e 78-ter della Legge sul Diritto d’Autore e servono a tutelare l’investimento economico e l’organizzazione dell’opera.
✍️ I diritti dell’autore: creatività e tutela
Dall’altro lato, l’autore (o co-autore) dell’opera cinematografica mantiene una serie di diritti importanti, sia morali che patrimoniali.
I diritti morali – come il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera e di opporsi a modifiche non autorizzate – restano inalienabili e imprescrittibili.
I diritti patrimoniali, invece, possono essere ceduti o regolati contrattualmente, ma la legge riconosce comunque:
- un diritto a un compenso proporzionale rispetto agli incassi dell’opera (art. 46 LdA),
- e un compenso ulteriore per ogni forma di sfruttamento successivo, come vendite, proiezioni, trasmissioni televisive (art. 46-bis LdA).
📃 Il contratto: dove si gioca il vero equilibrio
Il contratto tra autore e produttore è il documento chiave in cui si stabiliscono i termini della collaborazione.
Anche se la legge presume che i diritti patrimoniali vengano ceduti al produttore (per consentirgli di sfruttare l’opera), questa cessione non è automatica né illimitata.
Per questo è fondamentale che il contratto indichi con precisione:
- quali diritti vengono ceduti (es. diffusione in sala, televisiva, streaming, ecc.),
- per quale durata e in quale territorio,
- con quale compenso per l’autore (una tantum, percentuale, minimo garantito),
- e quali limiti rimangono in capo all’autore (es. utilizzo per finalità artistiche, partecipazione a festival, ecc.).
Un contratto ben strutturato tutela entrambe le parti e riduce il rischio di contenziosi.
⚖️ Diritti connessi vs diritti d’autore: cosa dice la giurisprudenza
Nel tempo, la giurisprudenza ha chiarito che i diritti riconosciuti al produttore non escludono né superano automaticamente quelli degli autori.
In particolare:
- il produttore può esercitare i diritti connessi all’opera audiovisiva solo entro i limiti dei diritti che ha effettivamente acquisito dagli autori;
- in caso di contenzioso, spetta al produttore dimostrare di aver ottenuto la cessione dei diritti necessari per lo sfruttamento commerciale dell’opera (Cass. civ., sent. n. 5359/2010).
Questa interpretazione tutela la parte autoriale e rafforza l’importanza di formalizzare con chiarezza ogni accordo.
💼 Una visione strategica: l’importanza degli accordi ben scritti
Nel settore audiovisivo, dove la creatività incontra l’impresa, non ci si può affidare all’improvvisazione.
Troppo spesso le collaborazioni tra autori e produttori nascono da intese verbali o documenti generici, che nel tempo si rivelano fragili, ambigui o fonte di conflitti.
Solo un accordo ben redatto, chiaro nei contenuti e coerente con il progetto artistico e industriale, consente di valorizzare l’opera e proteggere i diritti di ciascun soggetto coinvolto.
Un contratto non è un ostacolo alla creatività, ma lo spazio giuridico che la rende possibile, riconosciuta e difesa. Chi opera nel mondo del cinema – autori, registi, produttori, società di distribuzione – ha oggi più che mai bisogno di strumenti legali su misura, costruiti con competenza e visione strategica.
Autore: Gianluca Regolo


